03/04/2024 - La cancellazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, decisa dal Governo una settimana fa e già in vigore dal 30 marzo 2024, ha colto di sorpresa chi era ancora alle prese con il superbonus, il bonus barriere architettoniche e gli altri bonus edilizi.
Le bozze circolate sia prima che dopo il Consiglio dei Ministri e la versione definitiva del
DL 39/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono costituite, come di consueto, da articoli e commi che modificano diverse norme precedenti, cosa che non rende facile la comprensione dei contenuti.
L’Agenzia delle entrate è quindi intervenuta ieri per illustrare le novità del DL 39/2024 e gli impatti su tutti i bonus edilizi disciplinati dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) modificato, da ultimo, dal Nuovo Decreto Superbonus -
DL 212/2023.
Sconto in fattura e cessione del credito, le novità
Il comma 1, lettera a) del DL 39/2024 cancella le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito alternative alla detrazione Irpef, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme (30 marzo 2024), effettuati dagli
Iacp, dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del
Terzo settore, ossia i (pochi) soggetti che erano ancora beneficiari delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Decreto Blocca Cessioni -
DL 11/2023).
Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non si applica agli interventi realizzati su
immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a
400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Sconto in fattura e cessione del credito, quando sono ancora consentiti
Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, prima del 30 marzo 2024:
- risulti
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati
non da condomini;
- risulti
adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati
da condomini;
- risulti
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
- risulti
presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
- siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e
sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Bonus barriere architettoniche, 30 marzo 2024 data spartiacque
Il comma 4 specifica che sconto in fattura e cessione del credito sono ancora consentiti per le spese relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche sostenute fino al 30 marzo 2024. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, le due opzioni sono valide limitatamente agli interventi per i quali prima del
30 marzo 2024:
- risulti
presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e
sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Almeno una spesa entro il 30 marzo 2024
Infine, il comma 5 dispone che, in generale per i bonus edilizi, non si può più scegliere sconto in fattura e cessione del credito sugli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Si tratta di:
a) interventi
diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali risulti presentata la Cila;
b) interventi
effettuati dai condomini e per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
c) interventi comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nessuna deroga è concessa per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del DL 34/2020 (cioè le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del DL 11/2023), per i quali prima del 30 marzo 2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.