
Decreto Superbonus, è legge lo stop alla cessione del credito
NORMATIVA
Decreto Superbonus, è legge lo stop alla cessione del credito
In vigore anche le misure che limitano lo smaltimento del crediti fermi, l’obbligo di documenti aggiuntivi e la detrazione in 10 anni
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del 17/03/2025

30/05/2024 - È entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Superbonus, che contiene lo stop definitivo alla cessione del credito e misure che renderanno più difficile smaltire i crediti in pancia alle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.
Nel testo c’è anche il contestato obbligo retroattivo di detrazione in 10 anni e l’introduzione di procedure più pesanti. Le misure non scoraggeranno solo chi intendeva realizzare un intervento agevolato con il Superbonus, ma metteranno in difficoltà anche coloro che hanno interventi in corso e vedono cambiare le regole in itinere.
Dal 29 maggio 2024 è inoltre vietata la cessione delle rate residue. I contribuenti che hanno usufruito del Superbonus come detrazione Irpef non possono più scegliere di cedere le rate successive non ancora fruite.
Il divieto di cessione del credito colpisce anche le Cilas dormienti. Si tratta di interventi per i quali è stata presentata la Cilas o è stato richiesto il permesso di costruire entro il 16 febbraio 2023, in qualche caso sono stati avviati i lavori, ma fino al 30 marzo 2024 non è stata sostenuta alcuna spesa.
Il Decreto Superbonus stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2025 le banche e gli Istituti di credito non potranno più utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus e dai bonus edilizi, precedentemente acquistati, per compensare i contributi Inps e i premi Inail dovuti. Questo significa che le banche non riusciranno facilmente a smaltire i crediti acquistati e non ne acquisteranno di nuovi.
La probabilità che le banche acquistino nuovi crediti è ulteriormente ridotta da un’altra misura del Decreto Superbonus, in base alla quale le banche e gli Istituti di credito che hanno acquistato i crediti ad un prezzo inferiore al 75% potranno utilizzare tali crediti in 6 rate annuali anziché in 4 e la quota di credito non utilizzata non potrà essere fruita negli anni successivi. La disposizione, pensata per punire le banche che hanno acquistato crediti ad un prezzo troppo basso, approfittando del blocco che ha messo in crisi professionisti e imprese, si tradurrà in un ulteriore intasamento del mercato.
Per i lavori Superbonus per l’efficientamento energetico i beneficiari devono presentare all'Enea:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
Per i lavori antisismici, i beneficiari devono presentare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
Il decreto Superbonus prevede sanzioni a carico di chi non rispetta il nuovo obbligo. Se i lavori risultano in corso al 30 marzo 2024, i beneficiari che non hanno ottemperato all’obbligo della comunicazione integrativa sono puniti con una sanzione di 10mila euro. Se la Cilas o la richiesta del permesso sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024, il mancato invio dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.
L’obbligo di invio delle comunicazioni non scatta subito. Sarà infatti un dpcm a definire i contenuti, i termini e le modalità di invio.
Fino ad ora, invece, chi ha scelto di usufruire del Superbonus come detrazione Irpef ha ottenuto il rimborso in 4 anni, mentre i beneficiari del sismabonus e del bonus barriere architettoniche hanno potuto usufruirne in 5 anni.
La novità riguarda solo i beneficiari delle detrazioni. Le imprese che hanno acquisito un credito corrispondente allo sconto in fattura praticato possono continuare ad utilizzarlo in compensazione in 4 o 5 anni.
Per effetto del Decreto Superbonus, invece, dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 l’aliquota scenderà al 30%.
I Comuni che, nell’ambito delle verifiche sugli abusi edilizi, rilevano irregolarità o la mancata corrispondenza tra i titoli abilitativi presentati e i lavori effettivamente realizzati, possono inviare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, ricevendo il 50% dei tributi statali riscossi e delle relative sanzioni civili applicate ai trasgressori.
Un Fondo da 35 milioni di euro erogherà contributi a chi sostiene le spese per la realizzazione dei lavori Superbonus.
Nel testo c’è anche il contestato obbligo retroattivo di detrazione in 10 anni e l’introduzione di procedure più pesanti. Le misure non scoraggeranno solo chi intendeva realizzare un intervento agevolato con il Superbonus, ma metteranno in difficoltà anche coloro che hanno interventi in corso e vedono cambiare le regole in itinere.
Divieto di cessione del credito nel Decreto Superbonus
Con il nuovo Decreto Superbonus, viene definitivamente eliminata la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta di una possibilità di cui potevano ancora usufruire solo Onlus, Iacp e interventi di rimozione delle barriere architettoniche e che dal 29 maggio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Superbonus, non esisterà più per nessun nuovo lavoro.Dal 29 maggio 2024 è inoltre vietata la cessione delle rate residue. I contribuenti che hanno usufruito del Superbonus come detrazione Irpef non possono più scegliere di cedere le rate successive non ancora fruite.
Il divieto di cessione del credito colpisce anche le Cilas dormienti. Si tratta di interventi per i quali è stata presentata la Cilas o è stato richiesto il permesso di costruire entro il 16 febbraio 2023, in qualche caso sono stati avviati i lavori, ma fino al 30 marzo 2024 non è stata sostenuta alcuna spesa.
Decreto Superbonus e limiti all’acquisto dei crediti in pancia
Il Decreto Superbonus contiene una misura destinata ad impattare in modo negativo sui professionisti e le imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura, non sono riusciti a cedere il corrispondente credito di imposta.Il Decreto Superbonus stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2025 le banche e gli Istituti di credito non potranno più utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus e dai bonus edilizi, precedentemente acquistati, per compensare i contributi Inps e i premi Inail dovuti. Questo significa che le banche non riusciranno facilmente a smaltire i crediti acquistati e non ne acquisteranno di nuovi.
La probabilità che le banche acquistino nuovi crediti è ulteriormente ridotta da un’altra misura del Decreto Superbonus, in base alla quale le banche e gli Istituti di credito che hanno acquistato i crediti ad un prezzo inferiore al 75% potranno utilizzare tali crediti in 6 rate annuali anziché in 4 e la quota di credito non utilizzata non potrà essere fruita negli anni successivi. La disposizione, pensata per punire le banche che hanno acquistato crediti ad un prezzo troppo basso, approfittando del blocco che ha messo in crisi professionisti e imprese, si tradurrà in un ulteriore intasamento del mercato.
Decreto Superbonus e documenti aggiuntivi
Il Decreto Superbonus prevede la consegna di documenti integrativi a carico dei beneficiari del Superbonus con lavori in corso oppure con interventi appena iniziati o ancora da avviare sulla base di una Cilas presentata dal 30 marzo 2024 in poi.Per i lavori Superbonus per l’efficientamento energetico i beneficiari devono presentare all'Enea:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
Per i lavori antisismici, i beneficiari devono presentare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
Il decreto Superbonus prevede sanzioni a carico di chi non rispetta il nuovo obbligo. Se i lavori risultano in corso al 30 marzo 2024, i beneficiari che non hanno ottemperato all’obbligo della comunicazione integrativa sono puniti con una sanzione di 10mila euro. Se la Cilas o la richiesta del permesso sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024, il mancato invio dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.
L’obbligo di invio delle comunicazioni non scatta subito. Sarà infatti un dpcm a definire i contenuti, i termini e le modalità di invio.
Decreto Superbonus e obbligo di detrazione in 10 anni
La detrazione Irpef relativa alle spese per gli interventi agevolati con il Superbonus, il sismabonus e il bonus barriere architettoniche, sostenute dal 1° gennaio 2024, sarà rateizzata in 10 quote annuali di pari importo.Fino ad ora, invece, chi ha scelto di usufruire del Superbonus come detrazione Irpef ha ottenuto il rimborso in 4 anni, mentre i beneficiari del sismabonus e del bonus barriere architettoniche hanno potuto usufruirne in 5 anni.
La novità riguarda solo i beneficiari delle detrazioni. Le imprese che hanno acquisito un credito corrispondente allo sconto in fattura praticato possono continuare ad utilizzarlo in compensazione in 4 o 5 anni.
Decreto Superbonus, ridotto il bonus ristrutturazioni
Il Decreto Superbonus rivede al ribasso l’aliquota del bonus ristrutturazioni. La percentuale di detrazione sarà pari al 50%, con tetto di spesa a 96mila euro, fino al 31 dicembre 2024. Senza interventi, dal 1° gennaio 2025 l’aliquota sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48mila euro e queste condizioni non avrebbero avuto alcuna scadenza.Per effetto del Decreto Superbonus, invece, dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 l’aliquota scenderà al 30%.
Comuni controllori nel decreto Superbonus
Il Decreto Superbonus dà ai Comuni un ruolo attivo nelle indagini contro le truffe commesse da chi, a fronte della presentazione del titolo abilitativo e della presentazione di fatture, non ha realmente eseguito i lavori agevolati.I Comuni che, nell’ambito delle verifiche sugli abusi edilizi, rilevano irregolarità o la mancata corrispondenza tra i titoli abilitativi presentati e i lavori effettivamente realizzati, possono inviare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, ricevendo il 50% dei tributi statali riscossi e delle relative sanzioni civili applicate ai trasgressori.
Decreto Superbonus, le risorse per i crateri sismici
Lo sconto in fattura e la cessione del credito continueranno ad essere consentite nelle aree dei crateri sismici. Per le istanze presentate a partire dal 30 marzo 2024, le opzioni continueranno fino all’esaurimento del plafond da 400 milioni di euro (330 milioni per le aree colpite dal sisma 2016 e 70 milioni per quelle del sisma del 2009).Un Fondo da 35 milioni di euro erogherà contributi a chi sostiene le spese per la realizzazione dei lavori Superbonus.