
Arriva la sanatoria semplificata anche per le variazioni essenziali
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NORMATIVA
Arriva la sanatoria semplificata anche per le variazioni essenziali
Il Decreto Salva Casa elimina il requisito della doppia conformità per regolarizzare ampliamenti volumetrici e modifiche sostanziali
Vedi Aggiornamento
del 27/12/2024

Vedi Aggiornamento del 27/12/2024
18/07/2024 - La sanatoria edilizia delle variazioni essenziali sarà più facile perché non richiederà più la doppia conformità.
È una delle ultime novità del Decreto Salva Casa, approvate dalla Commissione Ambiente della Camera, che saranno quasi sicuramente confermate dall’Aula oggi con il voto di fiducia.
In base al Testo unico dell’edilizia, le variazioni essenziali sono stabilite dalle Regioni quando si verifica una o più delle seguenti ipotesi:
- mutamento della destinazione d’uso che implica una variazione degli standards;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Questo significa che, a prescindere da quanto stabilito dalle Regioni, la sanatoria delle variazioni essenziali seguirà il percorso semplificato previsto per le difformità lievi.
Il Decreto Legge ha infatti previsto due percorsi differenziati per la sanatoria degli abusi più gravi e delle difformità lievi.
In caso di totale difformità dal titolo abilitativo, assenza del titolo abilitativo e variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato, per ottenere la sanatoria sarebbe stata ancora richiesta la doppia conformità.
Per sanare le difformità parziali, invece, il Decreto Salva Casa ha stabilito i requisiti della conformità:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, disciplina che meglio può rappresentare gli interessi attuali del territorio;
- ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Con le ultime modifiche, le variazioni essenziali entrano nel perimetro di interventi sanabili con quest'ultima procedura più leggera.
- gli interventi hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi o l’aumento di quelli legittimamente realizzati;
- gli interventi risultano incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto dopo la loro realizzazione.
L’autorità competente deve pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 9 0giorni. Scaduti questi termini, scatta il silenzio assenso.
La possibilità di ottenere la sanatoria senza il requisito della doppia conformità si applica poi agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006, autorizzati dagli Enti locali senza l’accertamento della compatibilità paesaggistica.
È una delle ultime novità del Decreto Salva Casa, approvate dalla Commissione Ambiente della Camera, che saranno quasi sicuramente confermate dall’Aula oggi con il voto di fiducia.
Sanatoria edilizia semplificata per le variazioni essenziali
Con le ultime modifiche approvate, le variazioni essenziali sono uscite dall’insieme di interventi che, in caso di sanatoria edilizia, richiedono la doppia conformità.In base al Testo unico dell’edilizia, le variazioni essenziali sono stabilite dalle Regioni quando si verifica una o più delle seguenti ipotesi:
- mutamento della destinazione d’uso che implica una variazione degli standards;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Questo significa che, a prescindere da quanto stabilito dalle Regioni, la sanatoria delle variazioni essenziali seguirà il percorso semplificato previsto per le difformità lievi.
Decreto Salva casa ed eliminazione della doppia conformità
Fin dalla versione iniziale, il Decreto Salva Casa ha alleggerito il requisito della doppia conformità.Il Decreto Legge ha infatti previsto due percorsi differenziati per la sanatoria degli abusi più gravi e delle difformità lievi.
In caso di totale difformità dal titolo abilitativo, assenza del titolo abilitativo e variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato, per ottenere la sanatoria sarebbe stata ancora richiesta la doppia conformità.
Per sanare le difformità parziali, invece, il Decreto Salva Casa ha stabilito i requisiti della conformità:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, disciplina che meglio può rappresentare gli interessi attuali del territorio;
- ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Con le ultime modifiche, le variazioni essenziali entrano nel perimetro di interventi sanabili con quest'ultima procedura più leggera.
Sanatoria edilizia per opere senza autorizzazione paesaggistica
La versione definitiva del Decreto SalvaCasa estende la procedura semplificata di sanatoria edilizia senza doppia conformità agli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, anche se:- gli interventi hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi o l’aumento di quelli legittimamente realizzati;
- gli interventi risultano incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto dopo la loro realizzazione.
L’autorità competente deve pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 9 0giorni. Scaduti questi termini, scatta il silenzio assenso.
La possibilità di ottenere la sanatoria senza il requisito della doppia conformità si applica poi agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006, autorizzati dagli Enti locali senza l’accertamento della compatibilità paesaggistica.
Norme correlate
Decreto Legge 29/05/2024 n.69
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (Decreto Salva Casa)
Approfondimenti
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