
Un abuso edilizio condonato è definitivamente al riparo dalla demolizione?
NORMATIVA
Un abuso edilizio condonato è definitivamente al riparo dalla demolizione?
Il Tar ricorda che il Comune ha il potere di annullare in autotutela un titolo abilitativo rilasciato ma entro un certo termine
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del 21/03/2025

04/10/2024 - Il Comune può procedere all’annullamento del condono edilizio per effetto del suo potere di agire in autotutela.
Il Comune può annullare il condono edilizio se si rende conto di aver commesso degli errori di valutazione o se nel frattempo emergono degli elementi di cui non era a conoscenza, ma che determinano un cambiamento delle condizioni.
Questa possibilità di cambiare idea e procedere all’annullamento del condono edilizio, riconosciuta al Comune, ha dei limiti affinchè sia tutelato anche il privato che ha ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.
Il caso è iniziato quando il proprietario di un terreno ha costruito un fabbricato di 30 metri quadri senza alcun permesso e poi, precisamente il 1° marzo 1995, ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985 (primo condono edilizio).
Il 15 febbraio 2015 l’immobile abusivo, ancora in attesa di condono, è stato acquistato. Nell’atto di compravendita è stato specificato che per tale immobile era in corso l’istruttoria della domanda di condono edilizio.
Successivamente, il Comune ha chiesto un’integrazione documentale, ha trasmesso la documentazione necessaria per l’acquisizione del nulla osta del vincolo idrogeologico e il 21 maggio 2019 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Il 1° settembre 2022, però, il Comune ha annullato d’ufficio il permesso di costruire in sanatoria.
In secondo luogo, il fabbricato non avrebbe mai avuto una destinazione abitativa, altra condizione prevista per ottenere il condono edilizio.
Infine, il fabbricato non risulterebbe ultimato, ma sembrerebbe “quasi inesistente”. Dal sopralluogo è emerso infatti che sono visibili la soletta in calcestruzzo, i muretti in pietre/blocchi e i materiali di risulta. Un’altra delle condizioni per ottenere il condono edilizio, è che l’immobile da sanare sia stato terminato perché la sua consistenza deve essere definitiva e ben valutabile.
Il Tar ha dato ragione al proprietario perché il Comune avrebbe dovuto rispettare i termini di legge in modo da non compromettere i diritti del privato.
Oltrepassato il termine dei 12 mesi, il Comune non può più annullare il condono in autotutela, nemmeno se si accorge di aver concesso la sanatoria sulla base di valutazioni che poi si sono rivelate errate.
Il Comune può annullare il condono edilizio se si rende conto di aver commesso degli errori di valutazione o se nel frattempo emergono degli elementi di cui non era a conoscenza, ma che determinano un cambiamento delle condizioni.
Questa possibilità di cambiare idea e procedere all’annullamento del condono edilizio, riconosciuta al Comune, ha dei limiti affinchè sia tutelato anche il privato che ha ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.
Il dubbio sull’annullamento del condono edilizio
Il dubbio sui termini e le modalità di annullamento del condono edilizio sono stati affrontati nella sentenza 577/2024, con cui il Tar Lazio ha risolto il contenzioso sorto tra il proprietario di un immobile e il Comune.Il caso è iniziato quando il proprietario di un terreno ha costruito un fabbricato di 30 metri quadri senza alcun permesso e poi, precisamente il 1° marzo 1995, ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985 (primo condono edilizio).
Il 15 febbraio 2015 l’immobile abusivo, ancora in attesa di condono, è stato acquistato. Nell’atto di compravendita è stato specificato che per tale immobile era in corso l’istruttoria della domanda di condono edilizio.
Successivamente, il Comune ha chiesto un’integrazione documentale, ha trasmesso la documentazione necessaria per l’acquisizione del nulla osta del vincolo idrogeologico e il 21 maggio 2019 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Il 1° settembre 2022, però, il Comune ha annullato d’ufficio il permesso di costruire in sanatoria.
Perché il Comune ha deciso l’annullamento del condono edilizio
Il Comune ha spiegato che l’annullamento del condono è stato deciso per una serie di motivi. In primo luogo, l’opera abusiva sarebbe stata realizzata dopo il 31 dicembre 1983, termine ultimo per usufruire del primo condono edilizio.In secondo luogo, il fabbricato non avrebbe mai avuto una destinazione abitativa, altra condizione prevista per ottenere il condono edilizio.
Infine, il fabbricato non risulterebbe ultimato, ma sembrerebbe “quasi inesistente”. Dal sopralluogo è emerso infatti che sono visibili la soletta in calcestruzzo, i muretti in pietre/blocchi e i materiali di risulta. Un’altra delle condizioni per ottenere il condono edilizio, è che l’immobile da sanare sia stato terminato perché la sua consistenza deve essere definitiva e ben valutabile.
Quando l’annullamento condono edilizio è consentito
Il nuovo proprietario dell’immobile condonato ha presentato ricorso perché a suo avviso il Comune ha violato il termine di 12 mesi stabilito dall’articolo 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).Il Tar ha dato ragione al proprietario perché il Comune avrebbe dovuto rispettare i termini di legge in modo da non compromettere i diritti del privato.
Oltrepassato il termine dei 12 mesi, il Comune non può più annullare il condono in autotutela, nemmeno se si accorge di aver concesso la sanatoria sulla base di valutazioni che poi si sono rivelate errate.