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Risparmio energetico negli edifici pubblici

Risparmio energetico negli edifici pubblici

Dal MSE un programma per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica

Vedi Aggiornamento del 06/10/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 06/10/2008
05/12/2007 - È stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico un programma di interventi per il risparmio energetico relativamente alle utenze pubbliche, come previsto da un precedente decreto del 2004 dello stesso Ministero, che indicava gli obiettivi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, in attuazione del Dlgs 79/1999 (DM elettrico). Il decreto, che fa riferimento anche al Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, prevede l’effettuazione di diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva dei conseguenti interventi, e definisce la ripartizione delle risorse tra le Regioni e Province Autonome. Le risorse destinate a tali attività sono pari a 8.507.015,37 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome come da tabella 1 allegata al decreto; successivamente le Regioni le assegneranno con procedure di evidenza pubblica. I soggetti aggiudicatari, che eseguiranno gli interventi per i quali sono state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, potranno richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di valore pari alla riduzione dei consumi conseguita. Sono ammesse all’effettuazione delle diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva degli interventi le seguenti tipologie di utenze energetiche: a) scuole pubbliche; b) sistemi idrici; c) illuminazione pubblica; d) edifici pubblici o ad uso pubblico; e) edifici ad uso residenziale; f) ospedali, cliniche, case di cura. La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le misure e gli interventi di riduzione dei consumi è demandata alle Regioni e Province autonome secondo i seguenti criteri: a) rappresentatività delle utenze energetiche; b) valenza energetico-ambientale degli interventi; c) entità dei consumi e dei possibili risparmi; d) replicabilità e visibilità degli interventi; e) immediatezza dell’intervento. Il programma riporta, inoltre, i costi tipici indicativi per l’esecuzione di diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi, con preciso riferimento alle attività descritte nell’allegato 1. Le Regioni e Province autonome hanno 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, per comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, la lista degli interventi finanziabili, indicandone la collocazione e le caratteristiche, e l’eventuale importo di cofinanziamento. Per la progettazione esecutiva si applicano le disposizioni del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici). Il monitoraggio e la diffusione dei risultati del programma sono affidati all’ENEA. Un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, modificando il DM 20 luglio 2004, ha prorogato dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 il termine per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguita dai distributori.
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