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Piano Casa Veneto, nuova legge modifica norme urbanistiche

Piano Casa Veneto, nuova legge modifica norme urbanistiche

Chiarimenti su incentivi al fotovoltaico, ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni e concetto di prima abitazione

Vedi Aggiornamento del 21/03/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/03/2011
30/10/2009 - Si aggiornano le disposizioni regionali del Veneto in materia di edilizia e urbanistica. Con l’approvazione della Legge Regionale 26/2009 , vengono apportate correzioni e integrazioni al Piano Casa , nonché chiarimenti sulla portata degli interventi di ampliamento volumetrico e riqualificazione in funzione anticrisi.
 
Fotovoltaico : Cambia parzialmente l’impostazione dell’articolo 5, che regola gli interventi per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici. Secondo la nuova formulazione, non concorrono a formare cubatura aggiuntiva le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, finalizzate all’impianto di pannelli solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore ai 6 Kw. Non costituiscono cubatura aggiuntiva neanche gli impianti aderenti, non aderenti o non integrati.
 
Pensiline e tettoie possono essere realizzate anche in zona agricola dopo la presentazione della Dia, denuncia di inizio attività, in deroga a regolamenti comunali e strumenti urbanistici e territoriali, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2004 , Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
 
Reinterpretati gli articoli che definiscono la prima abitazione del proprietario e la prima casa di abitazione, con cui si intende l’unità immobiliare di proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo e i suoi familiari risiedono o si obbligano a stabilire la propria residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge.
 
Riviste anche le disposizioni sulle ristrutturazioni . In base al Testo Unico dell’edilizia, Dpr 380/2001 , possono essere realizzate con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti per consentire nuove tecniche costruttive. La nuova costruzione dovrà però avere un volume uguale al precedente. La nuova legge prevede anche interventi di riedificazione con volumi inferiori.
 
Ricordiamo che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono considerati ristrutturazione edilizia per la parte in cui rispettano la volumetria precedente e “nuova costruzione” per la porzione di ampliamento.
 
Modificata anche la Legge Regionale 11/2004 , recante “Norme per il governo del territorio”. Secondo i nuovi orientamenti i piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC, Piano territoriale regionale di coordinamento, che deve essere aggiornato per consentire un coerente quadro conoscitivo.
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