24/01/2020 - Qual è l’importo massimo detraibile in un intervento, agevolato con il bonus ristrutturazioni, che porta ad una variazione del numero di unità immobiliari? In questo caso quali documenti bisogna inviare all’Enea?
Bonus ristrutturazioni e numero di unità immobiliari
Il bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione fiscale del 50%, con un limite massimo di spesa di 96mila euro, delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2020 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Tra le opere di manutenzione straordinaria rientrano il
frazionamento e l’
accorpamento delle unità immobiliari, con la contestuale esecuzione di opere, a condizione che non si modifichino la volumetria e la destinazione d’uso precedenti.
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Per gli interventi che accedono al bonus ristrutturazioni e che comportano un risparmio energetico, o l’utilizzo di fonti rinnovabili, è necessario trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.
Bonus ristrutturazioni, la detrazione in caso di frazionamento o accorpamento
L’Enea ha risposto alla domanda di un contribuente, in dubbio sul calcolo del tetto di spesa detraibile e sulla documentazione relativa agli interventi da inviare dopo un intervento che ha portato ad una variazione del numero delle unità immobiliari.
In tutti i casi, ha spiegato l’Agenzia, bisogna prendere in considerazione la situazione esistente prima dell’avvio dei lavori. Sembra quindi che l’Enea voglia affermare che, in caso di frazionamento di una unità immobiliare, l’importo massimo detraibile sarà 96mila euro. Se, invece, l’intervento porta all’accorpamento di due unità immobiliari, il tetto di spesa detraibile sarà 192mila euro (96mila euro x 2).
La documentazione finale da inviare ad ENEA deve invece rispecchiare la situazione catastale post-intervento.
Per quanto riguarda le schede relative ai lavori effettuati, bisogna inviarne una per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Per le parti comuni, conclude l’Enea, è invece sufficiente una sola scheda.