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Esistono dei limiti che evitano la demolizione o la sanzione dell’abuso edilizio?
di Redazione Edilportale

Esistono dei limiti che evitano la demolizione o la sanzione dell’abuso edilizio?

Dai giudici chiarimenti su prescrizione, retroattività della sanzione e casi di non punibilità

Vedi Aggiornamento del 08/08/2024
Abuso edilizio - Foto: dookdui 123RF.com
Abuso edilizio - Foto: dookdui 123RF.com
di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 08/08/2024
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24/06/2024 - L’abuso edilizio, cioè la realizzazione di un intervento senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, deve essere sempre punito.
 
Per punire un abuso edilizio sono consentite anche sanzioni retroattive, ma in determinati casi può essere fatta valere la non punibilità.
 
Anche se può sembrare una contraddizione, la ratio della normativa è tutelare la legalità e tollerare i casi in cui il responsabile non ha causato un danno rilevante.
 
La portata di queste disposizioni è stata chiarita da alcune pronunce della giurisprudenza.
 

Sanzioni retroattive per l’abuso edilizio

Il Tar Campania, con la sentenza 3772/2024, ha risolto il contenzioso sorto tra un cittadino che ha realizzato un manufatto abusivo, da adibire a brevi periodi di abitazione, e il Comune che ha ordinato la demolizione e il pagamento di una sanzione.
 
L’abuso edilizio è stato realizzato prima del 30 gennaio 2003 e il responsabile ha presentato istanza di condono ai sensi della Legge 326/2003 (Terzo condono edilizio). Il Comune, però, ha respinto la richiesta perchè l’immobile sorge su un’area vincolata e ha ordinato la demolizione dell’abuso edilizio.
 
Il responsabile dell’abuso edilizio ha quindi presentato ricorso sostenendo due motivazioni:
1. l’abuso edilizio è stato realizzato prima del 2003, quindi sarebbe maturata la prescrizione;
2. la sanzione applicata dal Comune è stata introdotta dopo la realizzazione dell’abuso edilizio, quindi sarebbe stata applicata retroattivamente in modo illegittimo.
 
I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che le sanzioni edilizie hanno una finalità ripristinatoria e per questo ad esse non si applica il divieto di retroattività.
 
Secondo il Tar, l’abuso edilizio ha natura di illecito permanente, quindi può essere sanzionato in qualunque momento, anche dopo molti anni.
 
Per lo stesso motivo, l’abuso edilizio può essere punito con una sanzione introdotta dopo la sua realizzazione.
 

Si può escludere la punibilità dell’abuso edilizio?

Appurato che l’abuso edilizio deve essere sempre sanzionato, i responsabili in qualche caso ritengono di poter far valere l’esclusione della punibilità, prevista quando il danno o il pericolo causato dall’illecito è esiguo.
 
Sull’argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 676/2024.
 
L’idea di poter far valere la non punibilità nasce dalla lettura dell’articolo 131 bis del Codice Penale in base al quale, nei reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a un anno o una pena pecuniaria, la punibilità è esclusa se l’illecito ha comportato un danno esiguo, non ha provocato un pericolo e se deriva da un comportamento non abituale.
 
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, al responsabile di un abuso edilizio è stata applicata l’ammenda prevista dal Testo Unico dell’edilizia per i lavori realizzati in totale difformità dal permesso di costruire e proseguiti nonostante l’ordine di sospensione.
 
Il responsabile dell’abuso edilizio ha affermato che l’intervento non ha prodotto un danno rilevante e ha quindi chiesto l’applicazione del principio di non punibilità.
 
I giudici hanno spiegato che, in presenza di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, l’entità dell’abuso edilizio (cioè la tipologia, le dimensioni e le caratteristiche costruttive) è solo uno dei parametri di valutazione. Bisogna infatti considerare anche altri elementi, come la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico e il contrasto con gli strumenti urbanistici.
 
I giudici hanno accertato che l’abuso edilizio ha determinato una vistosa modifica della sagoma e del prospetto dell'edificio e, data la sua consistenza, è stato sanzionato con un’ammenda molto più alta di quella minima.
 
Per questo motivo, la Cassazione ha escluso l'esiguità del danno o del pericolo e ha confermato la punibilità.
 
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