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Abusi edilizi, i limiti del terzo condono
di Redazione Edilportale

Abusi edilizi, i limiti del terzo condono

Tipi di vincoli, creazione di nuove volumetrie o superfici: dal CdS una panoramica sui casi che sbarrano la strada alla sanatoria

Vedi Aggiornamento del 04/12/2024
Foto: kadmy©123RF.com
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di Redazione Edilportale
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01/08/2022 - Una delle vie per sanare un’opera abusiva è presentare un’istanza di condono edilizio. Perché la domanda sia accettata, e la costruzione diventi legittima, è necessario rispettare una serie di condizioni stabilite, sia a livello nazionale sia a livello locale, dalle norme che regolano il condono edilizio.
 
Con la sentenza 6584/2022, il Consiglio di Stato ha offerto una panoramica sulle condizioni che possono precludere la possibilità di ottenere il condono.
 

Condono edilizio, il caso

Il proprietario di un immobile ha inviato al Comune plurime istanze di condono edilizio, ai sensi del terzo condono, previsto dalla Legge 326/2003, riguardanti un immobile con destinazione agricola che, anche se realizzato con regolare permesso di costruire, era stato sottoposto ad una serie di interventi:
- cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale;
- realizzazione di una tettoia;
- realizzazione di volumi tecnici;
- realizzazione di un piano intermedio.
 
Il Comune ha negato il condono perché, a suo avviso, le opere abusive erano state realizzate dopo il 31 marzo 2003, scadenza prevista dalla Legge 326/2003 per accedere al terzo condono, e la zona era sottoposta ad una serie di vincoli ambientali e paesaggistici.
 
Secondo il proprietario, il Comune non ha fornito motivazioni adeguate, dal momento che l’area in cui si trova l’immobile non è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta e che l’intervento non ha creato volumi o superfici aggiuntivi.
 

Abusi edilizi, i confini del terzo condono edilizio

I giudici hanno evidenziato che, in base alla LR 12/2004 della Regione Lazio, che definisce gli illeciti edilizi, non è consentita la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
 
Il CdS ha aggiunto che, in base all’articolo 32 della Legge sul terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- le opere devono essere state realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- le opere, anche se realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio, devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- le opere devono qualificarsi come opere minori e non comportare un aumento della superficie;
- deve esserci il parere preventivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
 
In ogni caso, si legge nella sentenza, non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.
 
Dagli accertamenti condotti, è emerso che nell’area su cui si trova l’immobile è consentita solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione del fondo rustico, tra cui case poderali e rurali, mentre la realizzazione di edifici plurifamiliari è ammessa solo se risponde ai fabbisogni del titolare dell’impresa agricola.
 
Il CdS non ha rilevato la presenza delle condizioni richieste dalla normativa e ha confermato il diniego del condono.
 
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