
Energia e fonti rinnovabili: le novità del ddl sviluppo
NORMATIVA
Energia e fonti rinnovabili: le novità del ddl sviluppo
In arrivo entro il 31 dicembre 2009 un Piano nazionale straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico
Vedi Aggiornamento
del 29/04/2010
13/07/2009 - Il ddl n. 1195-B “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana, oltre all’avvio delle centrali nucleari (leggi tutto), prevede numerose misure per il settore energetico, contenute nell’articolo 27.
È previsto che, per incentivare le fonti rinnovabili, i Comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta (ai sensi dell’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007 - Finanziaria 2008), per gli impianti di loro proprietà, fino a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete, e fermo restando il pagamento degli oneri di rete (Comma 4). Inoltre, per incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 387/2003, i Comuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete (Comma 21).
È estesa dal 31 dicembre 2008 (data prevista dall’art. 2, comma 152 della Finanziaria 2008) al 30 giugno 2009 la data entro cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere in esercizio, al fine di beneficiare dei certificati verdi previsti dai commi da 143 a 157 del suddetto articolo 2, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per far fronte a questa proroga sono stanziati 300.000 euro per l’anno 2009 (Comma 12). Sono introdotte semplificazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione: per le unità di microcogenerazione, cioè fino a 50 Kilowatt Elettrici (kWe), sarà sufficiente una comunicazione da presentare all’autorità competente ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001); per gli impianti di piccola cogenerazione (fino a 1 MWe) basterà una denuncia di inizio attività (Comma 20).
Con una modifica al Dlgs 387/2003, art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), si prevede che, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, il proponente deve dimostrare, prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto (Comma 42). Con la cancellazione del secondo periodo del comma 4 del suddetto articolo 12, è stato abrogato l'obbligo, a carico del soggetto esercente, di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell’impianto (Comma 44).
Per quanto riguarda gli impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, il comma 2 dell’articolo 6 del Dlgs 387/2003 (che vietava la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili) è sostituito con la previsione secondo cui l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia (Comma 45).
Arriverà entro il 31 dicembre 2009 un Piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico, messo a punto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture, d’intesa con la Conferenza unificata e con l’apporto dell’Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica, istituita dal Decreto Legislativo 115/2008.
Il Piano dovrà contenere, tra le altre cose:
- misure per favorire il coordinamento tra le funzioni in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato e dagli enti locali;
- misure per la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici (come definiti dall’articolo 2 del Dlgs 115/2008) e grandi centri commerciali;
- incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione e sostegno alla domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi (interventi a costo zero);
- semplificazioni amministrative per lo sviluppo del mercato della generazione distribuita;
- indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;
- misure per agevolare l’accesso delle PMI all’autoproduzione di energia, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione (Comma 10).
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà definire il nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, che contemperi lo sviluppo sostenibile del settore e la protezione ambientale, garantendo un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e semplificando i procedimenti amministrativi per l’utilizzo di quelle a bassa e media temperatura (Comma 28). Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno definite le norme per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e delle sonde geotermiche per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici, per cui è necessaria la sola Dichiarazione di Inizio Attività (Comma 39).