
Prove sui materiali: eliminata la competenza esclusiva dei laboratori, largo ai tecnici
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Prove sui materiali: eliminata la competenza esclusiva dei laboratori, largo ai tecnici
Il Tar Lazio sospende la disposizione contenuta nelle Linee guida sui ponti e viadotti esistenti
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del 17/05/2023

20/04/2021 - Anche i tecnici, muniti delle dovute competenze, potranno eseguire le prove e i controlli sui materiali da costruzione delle strutture esistenti. È l’effetto dell’ordinanza 2232/2021 del Tar Lazio, che ha sospeso il paragrafo 1.8 delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, contenute nel DM 578 del 17 dicembre 2020.
Il paragrafo 1.8 stabilisce che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate da un laboratorio previsto dall’articolo 59 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
Si tratta dei laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura, del laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile, del laboratorio dell’Istituto sperimentale di RFI Spa e del Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma). A questi possono aggiungersene altri se autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture.
Lo stesso limite, lo ricordiamo, è contenuto anche nelle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 (DM 17 gennaio 2018). Già all’indomani dell’approvazione delle NTC, il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e dei Beni Culturali ha fortemente criticato il divieto per i professionisti incaricati, anche se riuniti in forma di impresa, di prelevare campioni dalle strutture già esistenti.
Il Testo Unico dell’Edilizia, in sostanza, “contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge”, quindi in aggiunta e non in sostituzione dei soggetti legittimati a svolgere tali accertamenti.
Sulla base di questi motivi, il Tar ha sospeso le norme impugnate.
Prove sui materiali, le linee guida su ponti e viadotti esistenti
Le linee guida sono state approvate lo scorso dicembre dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e hanno definito le modalità di realizzazione, attuazione, e gestione di un sistema di monitoraggio delle infrastrutture stradali di competenza di Anas o dei concessionari autostradali pubblici.Il paragrafo 1.8 stabilisce che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate da un laboratorio previsto dall’articolo 59 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
Si tratta dei laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura, del laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile, del laboratorio dell’Istituto sperimentale di RFI Spa e del Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma). A questi possono aggiungersene altri se autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture.
Lo stesso limite, lo ricordiamo, è contenuto anche nelle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 (DM 17 gennaio 2018). Già all’indomani dell’approvazione delle NTC, il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e dei Beni Culturali ha fortemente criticato il divieto per i professionisti incaricati, anche se riuniti in forma di impresa, di prelevare campioni dalle strutture già esistenti.
Prove sui materiali aperte ai tecnici
Il Tar Lazio ha sottolineato che, in base all’articolo 59 del Testo Unico dell’Edilizia, il Ministero delle Infrastrutture “può autorizzare” dei laboratori ad effettuare le prove non distruttive ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.Il Testo Unico dell’Edilizia, in sostanza, “contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge”, quindi in aggiunta e non in sostituzione dei soggetti legittimati a svolgere tali accertamenti.
Sulla base di questi motivi, il Tar ha sospeso le norme impugnate.