
Imu, agevolazione per il coniuge che lavora in un’altra città
NORMATIVA
Imu, agevolazione per il coniuge che lavora in un’altra città
Detrazioni per i figli se il genitore è proprietario dell’immobile anche in quota parte, pubblicata la circolare del Mef
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del 02/10/2012
22/05/2012 - Coniugi che vivono in comuni diversi per motivi di lavoro, pertinenze accatastate insieme all’unità abitativa e legame tra proprietà e detrazioni in base al numero di figli. Sono tanti i casi concreti che tengono col fiato sospeso i contribuenti alle prese con il calcolo dell’Imu. L’imposta sugli immobili, ai nastri di partenza con la prima rata del 18 giugno, deve fare i conti con una serie di situazioni non definite dalle norme finora approvate. Per questo il Ministero dell’Economia ha diramato la circolare 3/DF,che tenta di fare il punto su diritti e doveri dei proprietari degli immobili.
I chiarimenti del Ministero interessano in particolare la prima casa, alla quale spettano una serie di agevolazioni. Ma solo in certi casi.
Coniugi con diversa residenza per motivi di lavoro
Con la Manovra Salva Italia e il decreto fiscale è stato deciso che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Le norme cercano di limitare la duplicazione delle agevolazioni che si verificherebbe se i coniugi fissassero la residenza in due abitazioni diverse dello stesso comune, dichiarandole entrambe come prima casa.
La nuova circolare ministeriale spiega però che questa restrizione non vale quando gli immobili si trovano in comuni diversi perché il rischio di elusione è bilanciato dalle reali esigenze, ad esempio lavorative, che possono spingere uno dei due coniugi a vivere altrove rispetto al proprio nucleo familiare.
Pertinenze e accatastamento
Le norme in vigore stabiliscono che il proprietario di prima casa paga l’aliquota agevolata al 4 per mille anche sulle pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Ad ogni abitazione può essere collegata al massimo una pertinenza per ognuna di queste categorie catastali.
Se, ad esempio, un contribuente possiede due garages, solo uno potrà beneficiare dell’agevolazione, mentre l’altro dovrà pagare l’imposta base calcolata su un’aliquota al 7,6 per mille.
La situazione cambia invece quando una cantina e una soffitta sono accatastate insieme all’unità abitativa. In questo caso, la rendita attribuita all’abitazione comprende anche la redditività delle due porzioni immobiliari. Dal momento che, se le due pertinenze fossero accatastate separatamente rientrerebbero entrambe nella categoria C/2, per seguire la linea della nuova normativa il contribuente potrà avere l’agevolazione solo su un’altra pertinenza appartenente o alla categoria C/6 o alla categoria C/7.
Legame tra proprietà e detrazioni per i figli
La circolare spiega che solo i proprietari di prima casa, indipendentemente dalla quota di cui sono titolari, hanno diritto alla detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età.
Ad esempio due coniugi, proprietari al 50% dell’abitazione principale, con un figlio di età inferiore a 26 anni, hanno entrambi diritto alla detrazione aggiuntiva.
La situazione non cambia se uno dei due coniugi è proprietario al 25%.
Al contrario, se un soggetto, proprietario al 100% della sua abitazione, dimora e risiede con la sua convivente e il figlio di lei, non avrà diritto alla detrazione aggiuntiva. La situazione cambia se anche la convivente è proprietaria di una quota della casa; in questo caso il bonus di 50 euro spetterà solo a lei.
In generale, in presenza di più figli di due conviventi, ha diritto alla detrazione il genitore che è proprietario della casa, anche solo in quota parte.
Panorama analogo per il proprietario che vive con la figlia di 23 anni e il figlio di lei. La detrazione spetterà solo per la figlia di 23 anni a meno che questa non sia proprietaria di una parte dell’immobile. In questo caso anche lei potrà beneficiare del bonus.
La detrazione decade il giorno successivo in cui il figlio compie 26 anni e sorge al momento della nascita. Per il calcolo dei mesi cui riferire la detrazione, la nascita deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese. Allo stesso modo, se il compimento del ventiseiesimo anno si verifica entro il quattordicesimo giorno del mese, questo viene escluso dal conteggio del bonus.
I chiarimenti del Ministero interessano in particolare la prima casa, alla quale spettano una serie di agevolazioni. Ma solo in certi casi.
Coniugi con diversa residenza per motivi di lavoro
Con la Manovra Salva Italia e il decreto fiscale è stato deciso che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Le norme cercano di limitare la duplicazione delle agevolazioni che si verificherebbe se i coniugi fissassero la residenza in due abitazioni diverse dello stesso comune, dichiarandole entrambe come prima casa.
La nuova circolare ministeriale spiega però che questa restrizione non vale quando gli immobili si trovano in comuni diversi perché il rischio di elusione è bilanciato dalle reali esigenze, ad esempio lavorative, che possono spingere uno dei due coniugi a vivere altrove rispetto al proprio nucleo familiare.
Pertinenze e accatastamento
Le norme in vigore stabiliscono che il proprietario di prima casa paga l’aliquota agevolata al 4 per mille anche sulle pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Ad ogni abitazione può essere collegata al massimo una pertinenza per ognuna di queste categorie catastali.
Se, ad esempio, un contribuente possiede due garages, solo uno potrà beneficiare dell’agevolazione, mentre l’altro dovrà pagare l’imposta base calcolata su un’aliquota al 7,6 per mille.
La situazione cambia invece quando una cantina e una soffitta sono accatastate insieme all’unità abitativa. In questo caso, la rendita attribuita all’abitazione comprende anche la redditività delle due porzioni immobiliari. Dal momento che, se le due pertinenze fossero accatastate separatamente rientrerebbero entrambe nella categoria C/2, per seguire la linea della nuova normativa il contribuente potrà avere l’agevolazione solo su un’altra pertinenza appartenente o alla categoria C/6 o alla categoria C/7.
Legame tra proprietà e detrazioni per i figli
La circolare spiega che solo i proprietari di prima casa, indipendentemente dalla quota di cui sono titolari, hanno diritto alla detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età.
Ad esempio due coniugi, proprietari al 50% dell’abitazione principale, con un figlio di età inferiore a 26 anni, hanno entrambi diritto alla detrazione aggiuntiva.
La situazione non cambia se uno dei due coniugi è proprietario al 25%.
Al contrario, se un soggetto, proprietario al 100% della sua abitazione, dimora e risiede con la sua convivente e il figlio di lei, non avrà diritto alla detrazione aggiuntiva. La situazione cambia se anche la convivente è proprietaria di una quota della casa; in questo caso il bonus di 50 euro spetterà solo a lei.
In generale, in presenza di più figli di due conviventi, ha diritto alla detrazione il genitore che è proprietario della casa, anche solo in quota parte.
Panorama analogo per il proprietario che vive con la figlia di 23 anni e il figlio di lei. La detrazione spetterà solo per la figlia di 23 anni a meno che questa non sia proprietaria di una parte dell’immobile. In questo caso anche lei potrà beneficiare del bonus.
La detrazione decade il giorno successivo in cui il figlio compie 26 anni e sorge al momento della nascita. Per il calcolo dei mesi cui riferire la detrazione, la nascita deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese. Allo stesso modo, se il compimento del ventiseiesimo anno si verifica entro il quattordicesimo giorno del mese, questo viene escluso dal conteggio del bonus.